Risposta alle domande più comuni

Come compilo formalmente i DDT in una fattura per esportazione di beni o di "conto lavoro con materie prime"?
Ultimo aggiornamento circa un mese fa

In fattura-elettronica (TD01) è obbligatorio indicare almeno un Documento di Trasporto (DDT) se la cessione da SM verso IT riguarda l'esportazione di "Beni" (cioè le righe indicano TipoMerce 1 o 4 o 7), oppure di "conto lavoro con materie prime" (TipoMerce 2).
In nota di variazione (TD04, TD05) NON è obbligatorio indicare i DDT.

L'identificazione di un DDT è composta dal Numero-DDT e dalla Data-DDT (che non può essere successiva alla data-fattura).

In presenza di DDT, devono essere referenziate dai DDT (implicitamente o esplicitamente) tutte le righe di dettaglio che NON indicano alcun TipoCessionePrestazione (es. AB abbuono, SC sconto, PR premio, AC spesa accessoria) e che presentano o PrezzoTotale diverso da zero o l'indicazione del TipoMerce. Ad esempio una riga di dettaglio con TipoCessionePrestazione = AC (spesa accessoria) può non essere referenziata da nessuno dei DDT in fattura.
Ogni riga di dettaglio può essere referenziata in un solo DDT, poiché rappresenta uno o più beni/articoli omogenei che viaggiano nella stessa spedizione
.

Se è presente un solo DDT, allora HUB-SM implicitamente intende che tutte le righe di dettaglio in fattura rientrino in tale DDT, perciò non è necessario esplicitare alcun elemento RiferimentoNumeroLinea all'interno dell'unico elemento DatiDDT.

Esempio

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Solo se è presente più di un DDT, allora è necessario esplicitare i riferimenti alle righe di dettaglio per ciascun diverso DDT, specificando gli elementi DatiDDT/RiferimentoNumeroLinea.

Esempio

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NOTA: i DDT influiscono sul calcolo dei TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE IN ESPORTAZIONE DI BENI, come specificato nella sezione 2.5.5.1 dell'Allegato "B" (link).

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